Se non è avvenuta l’omologazione dell’apparecchio, ci potrebbe essere differenze di misurazione.
La Corte di Cassazione ha nuovamente smentito il Ministero dei Trasporti sulla equiparazione tra “approvazione” ed “omologazione” degli autovelox.
La sentenza n. 10505/2024 del 18 aprile ha ribadito che i due termini non sono equivalenti, trattandosi di due fasi diverse della stessa procedura, entrambe ugualmente necessarie per la corretta e valida installazione delle macchine di rilevazione della velocità.
L’omologazione serve ad accertare che l’apparecchio rispetti tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa e ne consenta la riproduzione in serie. Al contrario, l’approvazione serve solo ad autorizzare il prototipo secondo gli standard previsti. La legge italiana sul tema non è però molto chiara e approvazione e omologazione vengono spesso trattate come fossero la stessa cosa.
Dunque, è confermato il principio per cui gli accertamenti della velocità eseguiti da apparecchi non omologati non sono legittimi e le multe possono essere annullate.
Del resto, sul punto l’art. 142, co. 6 del Codice della Strada è piuttosto chiaro, laddove stabilisce che “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
Ora le amministrazioni comunali temono l’innesco di una reazione a catena, che potrebbe causare una moltiplicazione esponenziale dei ricorsi. Prima di farlo però, è meglio prima verificare che l’autovelox sia stato semplicemente approvato e non sia omologato.
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