Giovedì 16 luglio è stato approvato il “DL Rilancio” che ha introdotto importanti disposizioni in materia di rimborsi di titoli di viaggio, vacanze e altri prodotti turistici.
In base al decreto n.9 del 2 marzo 2020, per biglietti, pacchetti vacanze, viaggi e prenotazioni presso strutture ricettive non utilizzati in seguito alla pandemia, gli operatori del settore hanno la facoltà di decidere se restituire ai clienti l’importo pagato o se emettere un voucher di pari importo utilizzabile in 12 mesi. La legge n. 27 del 24 aprile 2020 prevede inoltre che l’operatore possa decidere di emettere un voucher a titolo di rimborso per tutti gli annullamenti determinati dalla diffusione del coronavirus. Nei mesi scorsi la controversa questione dei voucher è stata oggetto di intervento da parte della Commissione Europea, dell’Antitrust e di Enac.
- La Commissione UE ha inviato una lettera di raccomandazione non vincolante esortando gli Stati membri di attribuire agli utenti e non agli operatori la possibilità di scegliere tra l’emissione del voucher e il rimborso monetario.
- L’AGCM ha trasmesso una segnalazione al Governo rilevando l’incompatibilità della regolamentazione italiana in materia di rimborsabilità dei prodotti turistici con la normativa comunitaria: quest’ultima prevede infatti che in caso di cancellazione/annullamento del biglietto e/o della prenotazione sia l’utente a dover scegliere se ricevere la restituzione della somma pagata o usufruire del voucher.
- Dopo la riapertura dei confini nazionali, il 3 giugno u.s., Enac ha evidenziato come la cancellazione di un volo possa difficilmente essere ricondotta a cause legate alla pandemia: da ciò deriva che nel caso in cui un vettore comunichi l’annullamento di una prenotazione, al passeggero spetti il rimborso della somma pagata, come da Regolamento Europeo n. 261 del 2004.
- La Commissione Europea ha nuovamente focalizzato l’attenzione sull’argomento avviando una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per aver promulgato una normativa nazionale che lascia a compagnie aeree, tour operator e agenzie di viaggio la facoltà di decidere, in caso di viaggi non fruiti a causa dell’emergenza sanitaria, se restituire ai clienti l’importo versato o erogare il rimborso tramite voucher.
L’approvazione del “DL Rilancio” introduce un parziale correttivo alla normativa vigente in materia, poiché prevede alcune modifiche in tema di validità e possibilità di rimborso monetario.
- Per le prenotazioni dall’11 marzo al 30 settembre 2020 cancellate entro il 31 luglio, il voucher deve essere emesso entro 14 giorni e deve essere valido almeno 18 mesi.
- Il voucher può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successivamente al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro 18 mesi dall’emissione: se quindi la prenotazione viene effettuata entro la scadenza del voucher, la data di partenza può anche essere prevista successivamente al termine in questione.
- Il provvedimento è retroattivo, poiché l’art. 12 bis precisa che l’estensione della validità a 18 mesi si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della legge.
- Il divieto di pagare con un voucher, oltre alle gite turistiche per gli alunni delle classi terminali delle scuole medie e superiori e per le scuole primarie, vale anche per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
- Qualora il voucher non venga utilizzato entro la scadenza, l’operatore è tenuto a restituire all’utente l’importo versato. Per i titoli di viaggio del trasporto aereo, marittimo, ferroviario e terrestre, il rimborso del voucher inutilizzato può essere chiesto dopo 12 mesi.
La normativa infine ha predisposto la creazione di un fondo di 5 milioni di euro per il 2020 e di 1 milione di euro per il 2021 per indennizzare coloro i quali non abbiano potuto utilizzare i voucher o non siano stati rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.